ImmigrazioneGuida

Dichiarazione di presenza: chi la fa, entro quando, cosa succede se non la fai

Verificato il 9 settembre 2026Fonte: Legge 68/2007: disciplina dei soggiorni di breve durataGratis, senza registrazione

La dichiarazione di presenza è gratis. Serve per soggiorni brevi, fino a 90 giorni, se arrivi da un altro Paese Schengen. Si fa in questura entro 8 giorni. Riguarda i cittadini extra UE. Il timbro di ingresso o la dichiarazione dell’albergo possono sostituirla. Non è la domanda del permesso di soggiorno.
Entro quando
8 giorni
dall'ingresso in Italia
Dove
Questura
della provincia dove stai
Costo
0 euro
gratis
Se non la fai
Espulsione
legge 68/2007
In questa pagina

Molti la cercano come "dichiarazione di presenza questura", "8 giorni", "arrivo da Spagna" o "timbro sul passaporto". Qui trovi chi deve farla, chi no, e cosa dice la legge.

In breve

  • Riguarda chi viene da fuori l'UE, resta meno di 90 giorni e arriva da un altro Paese Schengen.
  • Si fa in questura entro 8 giorni dall'ingresso. Non si fa online. È gratis.
  • Non serve se hai il timbro all'ingresso, se dormi in albergo o se chiedi il permesso di soggiorno.
  • Se non la fai, la legge prevede l'espulsione.
  • Non confonderla con la dichiarazione di ospitalità, che fa chi ti ospita entro 48 ore.

Cosa ti serve

  • Passaporto con il visto, se serve
  • Indirizzo dove stai in Italia
  • Modulo della questura, si compila sul posto
  • Ricevuta della dichiarazione, da conservare

Chi deve fare la dichiarazione di presenza?

Deve farla chi è cittadino di un Paese fuori dall'Unione Europea, resta in Italia meno di 90 giorni e arriva da un altro Paese Schengen senza controllo alla frontiera. Per esempio chi atterra a Madrid e prende un treno per Milano. Il termine è 8 giorni dall'ingresso in Italia.

La regola sta nella legge 68/2007. Serve perché tra Paesi Schengen non c'è controllo: lo Stato italiano non sa che sei entrato. Con la lo dichiari tu.

Esempio: Carlos è colombiano, atterra a Madrid e prende un treno per Milano. Nessuno gli mette un timbro. Entro 8 giorni dall'arrivo a Milano va in questura e dichiara la presenza.

Chi non deve farla?

Non deve farla chi entra da una frontiera esterna con il timbro sul passaporto o la registrazione EES, chi dorme in albergo o in una struttura che comunica gli ospiti alla questura, chi chiede il permesso di soggiorno entro 8 giorni e i cittadini dell'Unione Europea. In questi casi lo Stato sa già che sei in Italia.

Chi è esente dalla dichiarazione di presenza
SituazioneDevi farla?Perché
Arrivi da un Paese fuori Schengen, con timbro o EESNoIl timbro vale come dichiarazione
Dormi in albergo, B&B, ostelloNoLa struttura comunica il tuo arrivo entro 24 ore
Chiedi il permesso di soggiorno entro 8 giorniNoLa domanda di permesso la sostituisce
Sei cittadino dell'Unione EuropeaNoLa legge 68/2007 non ti riguarda
Arrivi da un Paese Schengen e dormi da amici o parentiSìNessuno ha comunicato il tuo ingresso

Esempio: Maria atterra a Fiumicino da Lima. Alla frontiera riceve il timbro. Non deve fare niente. Ahmed arriva da Parigi e dorme in albergo a Bologna: ci pensa l'albergo, che comunica i suoi dati alla questura.

Come si fa e cosa serve?

Vai in questura, all'ufficio immigrazione, con il passaporto e l'indirizzo dove stai. Compili un modulo con i tuoi dati, la data di ingresso e il motivo del viaggio. Ricevi una copia timbrata: è la tua ricevuta. Non si fa online e non costa nulla.

  1. Trova la questura della provincia dove stai
  2. Porta il passaporto
  3. Compila il modulo
  4. Conserva la ricevuta

Se non parli italiano, porta qualcuno che ti aiuti. Alcune questure hanno mediatori, ma non tutte.

Cosa succede se non la faccio?

Se dovevi farla e non l'hai fatta, la legge 68/2007 prevede l'espulsione, secondo l'articolo 13 del Testo unico sull'immigrazione. Non risulta una multa specifica per la dichiarazione di presenza. La multa da 160 a 1.100 euro riguarda chi ospita uno straniero e non lo comunica alla questura.

Mancata dichiarazione: cosa dice la legge e come funziona davvero
Cosa dice la leggeCome funziona davvero
SanzioneEspulsione (legge 68/2007, art. 1 comma 3)Il rischio si presenta a un controllo o quando chiedi un altro documento
MultaNessuna prevista per la dichiarazione di presenzaMolti siti scrivono cifre alte: non risultano nelle fonti primarie
RitardoIl termine è 8 giorniSe hai sforato, vai comunque in questura: meglio tardi che mai

Se sei in ritardo, vai lo stesso. Una dichiarazione tardiva è meglio di nessuna dichiarazione, soprattutto se poi chiedi il permesso di soggiorno o ti sposi in Italia.

Dichiarazione di presenza, di ospitalità, cessione di fabbricato: tre cose diverse

Sono tre comunicazioni diverse, fatte da persone diverse. La dichiarazione di presenza la fai tu, entro 8 giorni. La dichiarazione di ospitalità la fa chi ti ospita, entro 48 ore, alla questura. La cessione di fabbricato la fa chi ti dà una casa in uso esclusivo per più di 30 giorni, entro 48 ore.

Le tre comunicazioni da non confondere (2026)
ComunicazioneChi la faEntro quandoLeggeSe manca
Dichiarazione di presenzaTu, straniero in soggiorno breve arrivato da Schengen8 giorniLegge 68/2007Espulsione
Dichiarazione di ospitalitàChi ti ospita o ti affitta una stanza48 oreArt. 7 del Testo unico immigrazioneMulta da 160 a 1.100 euro
Cessione di fabbricatoChi ti cede una casa in uso esclusivo per più di 30 giorni48 oreArt. 12 del decreto 59/1978Multa da 103 a 1.549 euro

Se stai da amici, servono due cose: la loro dichiarazione di ospitalità entro 48 ore e la tua dichiarazione di presenza entro 8 giorni, se sei arrivato da un altro Paese Schengen. Una non sostituisce l'altra.

Miti da smontare

  • Falso «Basta che il mio amico faccia la dichiarazione di ospitalità.»

    Vero Falso. Sono due obblighi diversi: la sua entro 48 ore, la tua entro 8 giorni se arrivi da Schengen.

  • Falso «Se non la faccio pago una multa e basta.»

    Vero La legge 68/2007 prevede l'espulsione, non una multa. La multa da 160 a 1.100 euro è per chi ospita e non dichiara.

  • Falso «Si fa online o alle Poste.»

    Vero Falso. Solo di persona in questura.

Conta per i 90 giorni su 180?

Sì. La dichiarazione di presenza non allunga il soggiorno: resti un soggiorno breve, massimo 90 giorni ogni 180 nell'intera area Schengen. I giorni passati in Spagna prima di arrivare in Italia contano. Dopo i 90 giorni devi uscire dall'area Schengen o avere un permesso di soggiorno.

I 90 giorni si contano su tutta l'area Schengen, non Paese per Paese. Se resti 40 giorni in Spagna e poi vieni in Italia, ti restano 50 giorni. Chi supera i 90 giorni risulta "overstayer" e rischia l'espulsione e un divieto di ingresso.

Cosa cambia con l'EES dal 2025-2026?

L'EES è il sistema elettronico di ingressi e uscite dell'area Schengen, avviato il 12 ottobre 2025 e a pieno regime dal 10 aprile 2026. Alle frontiere esterne registra nome, documento, impronte, foto, data di ingresso e di uscita, e sostituisce il timbro. Non cambia l'obbligo per chi arriva da un altro Paese Schengen.

L'EES riguarda solo i controlli alla frontiera esterna: aeroporti con voli da fuori Schengen, porti, confini terrestri. Tra Italia e Francia o Spagna non c'è frontiera esterna, quindi nessuna registrazione. Chi arriva da lì deve ancora fare la dichiarazione di presenza. La registrazione EES vale come il timbro: chi ce l'ha è esente.

Serve per avere il codice fiscale?

È utile. Per il codice fiscale l'Agenzia delle Entrate chiede il passaporto e la prova dell'ingresso regolare: il timbro, la registrazione EES o la ricevuta della dichiarazione di presenza. Se non hai il timbro perché sei arrivato da un altro Paese Schengen, la ricevuta della dichiarazione è la tua prova.

Il serve per la banca, il medico, i contratti e ogni modulo. Se ti fermi meno di 90 giorni, puoi chiederlo con passaporto e ricevuta della dichiarazione. Se resti di più, di solito arriva con la domanda di permesso: vedi la checklist per chi è appena arrivato.

Errori da evitare

  • Pensare che la dichiarazione di ospitalità dell'amico basti.

    La sua è entro 48 ore, la tua entro 8 giorni. Sono due cose diverse.

  • Cercare di farla online o alle Poste.

    Solo in questura, di persona, con il passaporto.

  • Non farla perché sei arrivato con un timbro di un altro Paese Schengen.

    Il timbro spagnolo o francese prova l'ingresso in Schengen, non in Italia. Serve la dichiarazione.

  • Buttare via la ricevuta.

    Serve per il codice fiscale, per un eventuale permesso e in caso di controllo. Fotografala.

  • Contare i 90 giorni solo dall'arrivo in Italia.

    I giorni passati in altri Paesi Schengen contano. Il limite è 90 su 180 in tutta l'area.

Domande frequenti

La dichiarazione di presenza si può fare online?
No. Si fa di persona in questura, con il passaporto. Alcune questure chiedono un appuntamento: controlla sul sito della tua questura.
Arrivo da un Paese fuori Schengen: devo farla?
No. Alla frontiera esterna ricevi il timbro, o dal 2026 la registrazione elettronica EES. Quello vale come dichiarazione.
Sono ospite da amici: chi deve dichiarare?
Loro fanno la dichiarazione di ospitalità entro 48 ore. Tu fai la dichiarazione di presenza entro 8 giorni, solo se sei arrivato da un altro Paese Schengen senza timbro.
Vale anche per i cittadini dell'Unione Europea?
No. I cittadini UE non fanno la dichiarazione di presenza. Se restano più di 3 mesi si iscrivono all'anagrafe del Comune.
Ho perso la ricevuta della dichiarazione: cosa faccio?
Torna nella questura dove l'hai fatta e chiedi una copia. La dichiarazione resta registrata anche se hai perso il foglio.
Sono turista con visto e mi sposo in Italia: cosa cambia?
Sposarsi con un visto turistico si può. Per il permesso dopo il matrimonio le regole dipendono dal tuo caso: vai da un patronato prima che scada il visto. Fai prima la dichiarazione di presenza, se dovuta.
Cosa rischio se non la faccio?
La legge 68/2007 prevede l'espulsione. Non c'è una multa confermata per la dichiarazione di presenza: la multa da 160 a 1.100 euro riguarda chi ospita e non dichiara.
Serve per il codice fiscale?
È utile. L'Agenzia delle Entrate la accetta come prova dell'ingresso regolare insieme al passaporto.

Fonti

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Da leggere dopo

Pubblicato il 9 settembre 2026 · Aggiornato il 12 settembre 2026

Cosa è cambiato
  • 12 settembre 2026: Risposta iniziale semplificata e indicazioni di rinnovo chiarite.
  • 9 settembre 2026: Prima pubblicazione. Sanzione: espulsione secondo la legge 68/2007; nessuna multa confermata.